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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 1 > Titolo VI: Degli atti processuali > Art. 140
 
 
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Articolo 140 Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia
Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Stampa Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia - Art. 140 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Degli organi giudiziari | Titolo II: Del pubblico ministero | Titolo III: Delle parti e dei difensori | Titolo IV: Dell'esercizio dell'azione | Titolo V: Dei poteri del giudice | Titolo VI: Degli atti processuali |

   
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