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Articolo 171 Ritardata costituzione delle parti
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 (1). La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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