| Articolo 177 |
Effetti e revoca delle ordinanze |
| Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili nč revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo (1);
4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente (2).
(1) Punto cosė modificato dall'art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Punto abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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