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Articolo 177 Effetti e revoca delle ordinanze
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Non sono modificabili nč revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti; 2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo (1); 4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente (2). (1) Punto cosė modificato dall'art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353. (2) Punto abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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