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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale > Art. 180
 
 
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Articolo 180 Udienza di prima comparizione e forma della trattazione °
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comme, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma (1). La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (1). Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (°) Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (1) L'originario primo comma è stato sostituito con gli attuali primo e secondo comma dall'art. 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
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