| Articolo 184 |
bis Rimessione in termini |
| Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.
Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 26 novembre 1990, n. 353.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini (1).
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.
Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
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