| Articolo 185 |
Tentativo di conciliazione |
| Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale (1).
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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