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Articolo 188 Attivitą istruttoria del giudice
Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.
Stampa Attivitą istruttoria del giudice - Art. 188 Codice di procedura civile Stampa
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