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Articolo 211 Tutela dei diritti del terzo
Quando l'esibizione č ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione puņ disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi. Il terzo puņ sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.
Stampa Tutela dei diritti del terzo - Art. 211 Codice di procedura civile Stampa
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