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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale > Art. 213
 
 
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Articolo 213 Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puņ richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che č necessario acquisire al processo.
Stampa Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione - Art. 213 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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