| Articolo 226 |
Contenuto della sentenza |
| Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire quarantamila.
Con la sentenza che accerta la falsitą il collegio, anche d'ufficio, dą le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale
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