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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale > Art. 226
 
 
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Articolo 226 Contenuto della sentenza
Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire quarantamila. Con la sentenza che accerta la falsitą il collegio, anche d'ufficio, dą le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale
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