Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale > Art. 238
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 238 Prestazione
Il giuramento decisorio č prestato personalmente dalla parte ed č ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare (1). Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: "consapevole della responsabilitā che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro...", e continua ripetendo le parole della formula su cui giura (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale del primo comma limitatamente alle parole "religiosa e" e del secondo comma limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini".
Stampa Prestazione - Art. 238 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.