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Articolo 244 Modo di deduzione
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. La parte contro la quale la prova č proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate (1). Il giudice istruttore, secondo le circostanze, puņ assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni. (1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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