Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 1 > Titolo I: Degli organi giudiziari > Art. 26
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 26 Foro dell'esecuzione forzata
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. Per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.
Stampa Foro dell'esecuzione forzata - Art. 26 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Degli organi giudiziari | Titolo II: Del pubblico ministero | Titolo III: Delle parti e dei difensori | Titolo IV: Dell'esercizio dell'azione | Titolo V: Dei poteri del giudice | Titolo VI: Degli atti processuali |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.