Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 1 > Titolo I: Degli organi giudiziari > Art. 27
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 27 Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
Stampa Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione - Art. 27 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Degli organi giudiziari | Titolo II: Del pubblico ministero | Titolo III: Delle parti e dei difensori | Titolo IV: Dell'esercizio dell'azione | Titolo V: Dei poteri del giudice | Titolo VI: Degli atti processuali |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.