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Articolo 313 Querela di falso
Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma. Articolo cosi' sostituito dall'art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.
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