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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace > Art. 314
 
 
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Articolo 314 Decisione a seguito di trattazione scritta
Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Articolo cosi' sostituito dall'art. 38, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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