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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace > Art. 315
 
 
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Articolo 315 Conservazione di documenti
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio. Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Stampa Conservazione di documenti - Art. 315 Codice di procedura civile Stampa
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