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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace > Art. 316
 
 
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Articolo 316 Forma della domanda
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa. Articolo sostituito dall'art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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