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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace > Art. 318
 
 
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Articolo 318 Contenuto della domanda
La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (1). Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva. Articolo sostituito dall'art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.
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