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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace > Art. 321
 
 
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Articolo 321 Decisione
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione. Articolo sostituito dall'art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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