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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 327
 
 
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Articolo 327 Decadenza dall'impugnazione
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'art. 292.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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