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Articolo 328 Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Se, durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e' rinnovata. Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
Stampa Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta - Art. 328 Codice di procedura civile Stampa
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