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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 329
 
 
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Articolo 329 Acquiescenza totale o parziale
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
Stampa Acquiescenza totale o parziale - Art. 329 Codice di procedura civile Stampa
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