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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 331
 
 
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Articolo 331 Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
Stampa Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Art. 331 Codice di procedura civile Stampa
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