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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 337
 
 
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Articolo 337 Sospensione dell'esecuzione e dei processi
L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 (1). Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 49, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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