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Articolo 339 Appellabilita' delle sentenze
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'articolo 114. Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita' (1). Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 33, L. 21 novembre 1991, n. 374.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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