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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 344
 
 
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Articolo 344 Intervento in appello
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
Stampa Intervento in appello - Art. 344 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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