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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 347
 
 
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Articolo 347 Forme e termini della costituzione in appello
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1). L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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