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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 366
 
 
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Articolo 366 Contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto (1). Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Nel caso previsto nell'art. 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso. (1) Numero cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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