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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 369
 
 
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Articolo 369 Deposito del ricorso
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita': 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (1); 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato; 4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso. (1) Numero cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
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