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Articolo 371 bis Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 (1). Per resistere al ricorso incidentale puo' essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793. Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. Articolo aggiunto dall'art. 62, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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