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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 373
 
 
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Articolo 373 Sospensione dell'esecuzione
Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d'innanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (1). Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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