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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 376
 
 
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Articolo 376 Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo' essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Stampa Assegnazione dei ricorsi alle sezioni - Art. 376 Codice di procedura civile Stampa
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