| Articolo 377 |
Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio |
| Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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