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Articolo 383 Cassazione con rinvio
La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto dall'articolo 360 secondo comma, la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.
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