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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 386
 
 
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Articolo 386 Effetti della decisione sulla giurisdizione
La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda.
Stampa Effetti della decisione sulla giurisdizione - Art. 386 Codice di procedura civile Stampa
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