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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 389
 
 
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Articolo 389 Domande conseguenti alla cassazione
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Stampa Domande conseguenti alla cassazione - Art. 389 Codice di procedura civile Stampa
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