Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 1 > Titolo I: Degli organi giudiziari > Art. 39
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 39 Litispendenza e continenza di cause
Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e' competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e' competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione.
Stampa Litispendenza e continenza di cause - Art. 39 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Degli organi giudiziari | Titolo II: Del pubblico ministero | Titolo III: Delle parti e dei difensori | Titolo IV: Dell'esercizio dell'azione | Titolo V: Dei poteri del giudice | Titolo VI: Degli atti processuali |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.