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Articolo 390 Rinuncia
La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione all'udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'art. 375. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Stampa Rinuncia - Art. 390 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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