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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 391
 
 
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Articolo 391 bis Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza. L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese (1). L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo. La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793. Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo. Articolo aggiunto dall'art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 1996, n. 119, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.
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