| Articolo 398 |
Proposizione della domanda |
| La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita', o del recupero dei documenti.
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale (1).
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (2).
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
(2) Comma cosi' sostituito dall'art. 68, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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