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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo III: Delle impugnazioni > Art. 399
 
 
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Articolo 399 Deposito della citazione e della risposta
Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata (1). Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. Se la revocazione e' proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 18 dicembre 1977, n. 793.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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