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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 1 > Titolo I: Degli organi giudiziari > Art. 4
 
 
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Articolo 4 Giurisdizione rispetto allo straniero
Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi e' residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano. N.B.: Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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