| Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata (1).
Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore (2).
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
(2) Comma cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
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