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Articolo 408 Decisione
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire quattrocento se la sentenza impugnata e' del conciliatore, di lire seicento se e' del pretore, di lire milleduecento se e' del tribunale e di lire duemilaquattrocento in ogni altro caso.
Stampa Decisione - Art. 408 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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