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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 409
 
 
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Articolo 409 Controversie individuali di lavoro
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica; 5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Stampa Controversie individuali di lavoro - Art. 409 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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