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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 414
 
 
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Articolo 414 Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l'indicazione del giudice; 2) il nome, il cognome, nonche' la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del convenuto; 3) la determinazione dell'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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