Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 417
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 417 Costituzione e difesa personali delle parti
In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila. La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica. Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Stampa Costituzione e difesa personali delle parti - Art. 417 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.