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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 425
 
 
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Articolo 425 Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali
Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421. A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420. Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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