Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 426
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 426 Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non e' prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti.
Stampa Passaggio dal rito ordinario al rito speciale - Art. 426 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.